termine dei 18 mesi per la residenza presso la prima casa nelle cessioni ed appalti sub IVA
04.11.2001
c.m. 26.01. 2001, n. 6/E
L'art.
33, c. 12, L. 23.12.2000, n. 388,
modificando la lettera a), c. 1, della nota II-bis all'art. 1, Tariffa/I, D.P.R.
26.04.1986, n. 131, ha elevato da dodici a diciotto mesi il termine entro il
quale colui che acquista un immobile avvalendosi delle "agevolazioni prima
casa" deve stabilire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile
stesso. Si chiede di conoscere la decorrenza della disposizione.
L'art.
158, c. 3, L. 388/2000 individua nel 01.01.2001
l'entrata in vigore della stessa.
Poiché
il mancato rispetto del termine stabilito dalla norma comporta la decadenza
dall'agevolazione, la disposizione in esame riveste natura non procedimentale
ma sostanziale.
Si
ritiene, pertanto, che il nuovo termine si riferisca agli atti stipulati
(comprese le donazioni) o autenticati a decorrere dal 01.01.2001 ed alle
successioni aperte dalla stessa data.
Per
quanto concerne gli atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, è necessario
rammentare che l'acquisizione della prima casa può essere realizzata attraverso
un'operazione di cessione (es.: contratto di compravendita) o invece
utilizzando lo strumento del contratto di appalto.
Per
quanto riguarda le cessioni, il criterio di applicabilità della nuova
disposizione è ovviamente lo stesso sopra illustrato in tema di imposta di
registro: il nuovo termine si applica quindi agli atti stipulati a decorrere
dal 01.01.2001.
Nel
caso di appalto, invece, non esistendo un atto formale nel quale debba essere
manifestata la volontà di assumere entro un breve termine la residenza
nell'immobile acquistato, si deve ritenere che detto termine cominci a decorrere
dalla consegna dell'immobile.
Il
nuovo termine, di diciotto mesi, opererà quindi per tutti gli immobili,
costituenti prima casa, realizzati mediante contratti d'appalto e consegnati
dal 1 gennaio 2001 in poi.