termine dei 18 mesi per la residenza presso la prima casa nelle cessioni ed appalti sub IVA


04.11.2001

c.m. 26.01. 2001, n. 6/E

 

L'art. 33, c. 12,  L. 23.12.2000, n. 388, modificando la lettera a), c. 1, della nota II-bis all'art. 1, Tariffa/I, D.P.R. 26.04.1986, n. 131, ha elevato da dodici a diciotto mesi il termine entro il quale colui che acquista un immobile avvalendosi delle "agevolazioni prima casa" deve stabilire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile stesso. Si chiede di conoscere la decorrenza della disposizione.

 

L'art. 158, c. 3,  L. 388/2000 individua nel 01.01.2001 l'entrata in vigore della stessa.

 

Poiché il mancato rispetto del termine stabilito dalla norma comporta la decadenza dall'agevolazione, la disposizione in esame riveste natura non procedimentale ma sostanziale.

 

Si ritiene, pertanto, che il nuovo termine si riferisca agli atti stipulati (comprese le donazioni) o autenticati a decorrere dal 01.01.2001 ed alle successioni aperte dalla stessa data.

 

Per quanto concerne gli atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, è necessario rammentare che l'acquisizione della prima casa può essere realizzata attraverso un'operazione di cessione (es.: contratto di compravendita) o invece utilizzando lo strumento del contratto di appalto.

 

Per quanto riguarda le cessioni, il criterio di applicabilità della nuova disposizione è ovviamente lo stesso sopra illustrato in tema di imposta di registro: il nuovo termine si applica quindi agli atti stipulati a decorrere dal 01.01.2001.

 

Nel caso di appalto, invece, non esistendo un atto formale nel quale debba essere manifestata la volontà di assumere entro un breve termine la residenza nell'immobile acquistato, si deve ritenere che detto termine cominci a decorrere dalla consegna dell'immobile.

 

Il nuovo termine, di diciotto mesi, opererà quindi per tutti gli immobili, costituenti prima casa, realizzati mediante contratti d'appalto e consegnati dal 1 gennaio 2001 in poi.